Le macchine eoliche di piccola taglia (fino a 4-6 kW) possono essere utilizzate per produrre elettricità per singole utenze o per gruppi di utenze, collegate alla rete elettrica in bassa tensione oppure isolati dalla rete elettrica.
I procedimenti autorizzativi sono regolati dal DM 10.9.10 n.219 (Linee guida nazionali).
Vi sono diverse procedure che l’impianto in funzione della sua taglia deve affrontare:
• interventi assoggettati solo alla Comunicazione all’Ufficio tecnico del Comune, a sua volta eventualmente completata da Concessioni, Autorizzazioni, Valutazioni di impatto o di incidenza ambientale, ecc., come gli impianti con altezza non superiore a 1,5m e diametro non superiore ad 1m realizzati su edifici .
• interventi assoggettati alla Procedura autorizzativa semplificata (PAS), introdotta dal Dlgs 28/2011, come per gli impianti di taglia inferiore ai 60 kW.
• interventi assoggettati ad Autorizzazione unica, a sua volta eventualmente completata da Concessioni, Autorizzazioni, Valutazioni di impatto e di incidenza ambientale, ecc.
Le Linee guida delineano inoltre gli altri criteri con i quali le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri soggetti implicati nei processi autorizzativi si devono confrontare rispetto ai criteri per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, anche mediante l'individuazione di aree non idonee per specifiche tipologie di impianti e la definizione di misure compensative. Molte Regioni, nei sette anni intercorsi tra il Dlgs 387/2003 e la pubblicazione delle Linee guida, si sono munite di normative autonome, non sempre compatibili con le indicazioni nazionali e si trovano ancora oggi a dover raccordare le esigenze nazionali con il “già fatto” a livello locale.
Gli incentivi (DM 6.7.12) sono riconosciuti sulla produzione di energia elettrica netta immessa in rete dall’impianto, mentre l'energia elettrica autoconsumata non ha accesso agli incentivi. E’ stabilito un tetto massimo di incentivi annui oltre il quale non sono più incentivabili ulteriori impianti eolici, è quindi estremamente importante verificare la disponibilità di fondi al momento dell’attivazione di un investimento.
Lo scambio sul posto è la forma di incentivo più utilizzata per il microeolico, non prevede nessun vincolo di tempo e nessuna effettiva vendita di energia al Gestore dei Servizi. Ogni trimestre viene calcolato il bilancio tra l’energia prodotta e quella consumata: se il bilancio è negativo verrà addebitato in bolletta, se risulta positivo l’utente avrà un credito sulle fatturazioni future (non soggetto a scadenza). Il guadagno al momento si attesta intorno agli 0,20 € per kWh, variabile in futuro con il mutare delle condizioni economiche di fornitura energetica.
La tariffa Omnicomprensiva, invece, è un sistema incentivante della durata di 20 anni e consiste nel riconoscimento di 0,291 € (Dm 6 luglio 2012) o di 0,250 € (Dm 23 giugno 2016) per ogni KWh di elettricità netta prodotto dall'impianto eolico e immesso nella rete elettrica.
La Tariffa omnicomprensiva risulta conveniente in proporzione alla potenza installata: maggiore è l’ammontare di energia che potrà essere prodotta e più conveniente sarà questa scelta.
Un impianto microeolico da 3 kW si ammortizza in 6-7 anni. Ipotizzando una ventosità media che lo faccia lavorare per 2.000 ore equivalenti alla sua potenza nominale, produrrà 6.000 kWh, corrispondenti a circa il doppio del consumo medio annuo di una famiglia italiana. Il tutto a fronte di una spesa che si aggira intorno ai 3.000-3.500 euro per kW di potenza, circa 10.000 euro in totale. Da valutare bene però la ventosità del sito scelto, fattore decisivo per un recupero dell’investimento in pochi anni.
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