Gli interventi di nuova costruzione sono trattati nel Testo Unico Edilizia (d.P.R. 380/2001), nel quale viene definita “nuova costruzione” tutto ciò che non rientra nelle categorie di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
Sono quindi interventi di nuova costruzione:
1) Costruzione di nuovi edifici fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente.
2) Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune.
3) Realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.
4) Installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.
5) Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e siano diretti a soddisfare esigenze durature nel tempo.
6) Interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale.
7) Realizzazione di depositi merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo non edificato.
Preliminarmente all’ideazione grafica è fondamentale effettuare uno studio di fattibilità tecnico - urbanistica e commerciale per verificare la rispondenza del sito alle esigenze dell’investitore. In questa fase è necessario prestare particolare attenzione allo studio geologico e idrogeologico del terreno, oltre alla verifica di eventuali vincoli che possano insistere sull’area di intervento.
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