Il DLgs 42/2004 reca il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” col quale la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale per preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuoverne lo sviluppo. Tutti i soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione.
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Sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico sia pubbliche che private (vedi elenco allegato al Codice).Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento o al concessionario dell’attività di ricerca o allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dalla legge. Il proprietario dell’immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dalla legge ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
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Il DPR n.31/2017 reca il regolamento del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità.
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Il Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.Non è comunque richiesta l’autorizzazione: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino dei luoghi a proprie spese.
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